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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 17Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di
fallimento
I. La sentenza che
dichiara il fallimento ่ comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del
codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore
richiedente, non pi๙ tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto
deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza. II. Nello stesso termine, uguale estratto ่ affisso a cura del
cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico
ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi
non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del
tribunale nella cui giurisdizione il debitore ่ nato o la societเ fu
costituita. III. L'estratto della sentenza ่ inoltre pubblicato nel foglio degli
annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.
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Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (1)
I. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento ่ notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dellarticolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dallarticolo 15, ed ่ comunicata per estratto, ai sensi dellarticolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. Lestratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
II. La sentenza ่ altres์ annotata presso lufficio del registro delle imprese ove limprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura ่ stata aperta. III. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, lestratto della sentenza allufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 15 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 17 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (1)
I. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento ่ notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dellarticolo 137 del codice di procedura civile al pubblico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dallarticolo 15, ed ่ comunicata per estratto, ai sensi dellarticolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. Lestratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. II. La sentenza ่ altres์ annotata presso lufficio del registro delle imprese ove limprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura ่ stata aperta. III. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, lestratto della sentenza allufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente. _____________________________ (1) Articolo modificato dallart. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma ่ entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonch้ alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 17 |
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