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a cura di Franco Benassi
Massime |
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Art.
182
Provvedimenti in caso di cessione di beni
I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone
diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori
e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e
determina le altre modalità della liquidazione. |
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Art. 182Provvedimenti in caso di cessione di beni
I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. (1) II. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. (2) III. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. (2) IV. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. (2) V. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. (2) _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 16 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. (2) Comma aggiunto dall’art. 16 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 182 |
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