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Sezione III - Massimari di giurisprudenza

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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

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Indice

> art. 182-ter

 

 

 

 

 

Codice Annotato  novitΰ

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 182-bis

Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

 

I. Il debitore puς depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all' articolo 161 , un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilitΰ dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneitΰ ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

II. L'accordo θ pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

III. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

IV. Il decreto del tribunale θ reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183 , in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

V. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

 

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(1) Articolo introdotto, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

 

 

Art. 182-bis

Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

 

I. L’imprenditore in stato di crisi puς domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilitΰ dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneitΰ ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

II. L'accordo θ pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168 secondo comma.

IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

V. Il decreto del tribunale θ reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puς essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente  ai  sensi  dell'articolo  9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita'  della  proposta,  se  accettata,  ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio  o  prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di  acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. (2)

VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma. (2)

VIII. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. (2)

IX. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. (2)

 

 

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(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonchι alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(2) Comma aggiunto dall’art. 48 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010; il decreto θ stato convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 174)..

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 182-bis

 

 

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