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Sezione III - Massimari di giurisprudenza

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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 182-bis <

Indice

> art. 182-quater

 

 

 

 

 

Codice Annotato  novità

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

 

Art. 182-ter

Transazione fiscale (1)

 

I. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

II. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

III. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.

IV. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

V. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

VI. Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.

 

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 146 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

 

 

Art. 182-ter

Transazione fiscale

 

I. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei  relativi  accessori,  nonché  dei contributi amministrati dagli enti  gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi  accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti   risorse   proprie  dell'Unione  europea;  con  riguardo all'imposta   sul   valore   aggiunto ed alle ritenute operate e non versate (1),  la  proposta  può  prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo  e'  assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento  e  le  eventuali  garanzie  non possono essere inferiori a quelli  offerti  ai  creditori  che  hanno  un  grado  di privilegio inferiore  o  a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici  omogenei  a  quelli  delle agenzie e degli enti gestori di forme   di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie;  se  il  credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può  essere  differenziato  rispetto  a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. (2)

II. Ai  fini  della  proposta  di accordo sui crediti di natura fiscale (3), copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

III. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.

IV. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

V. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

VI. Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione  di cui all'articolo 161, è depositata presso gli  uffici  indicati  nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione ivi previste. Alla  proposta  di  transazione  deve  altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o  dal  suo legale rappresentante ai sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la documentazione di cui al periodo che precede  rappresenta  fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. (4) Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. (5)

VII. La  transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di  cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti dovuti alle  Agenzie  fiscali  ed  agli  enti  gestori  di  forme  di previdenza e assistenza obbligatorie. (6)

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(1) Le parole «ed alle ritenute operate e non versate» sono state aggiunte dall’art. 29 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, supp. ord. n.  114.

(2) Comma sostituito, con effetto dal 29 novembre 2008, dall’art. 32, comma 5, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, pubb. in Gazz. Uff. n. 22 del 28 gennaio 2009, suppl. ord. n. 14. Il comma sostituito così recitava: «Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.»

(3) L’art. 32, comma 6, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, pubb. in Gazz. Uff. n. 22 del 28 gennaio 2009, suppl. ord. n. 14, con effetto dal 29 novembre 2008, ha aggiunto all'inizio del comma le parole «Ai  fini  della  proposta  di accordo sui crediti di natura fiscale,».

(4) I periodi da «La proposta di transazione fiscale...» a «con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio» sono stati aggiunti dall’art. 29 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, supp. ord. n.  114; il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 174).

(5) Comma sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(6) Comma aggiunto dall’art. 29 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, supp. ord. n.  114; il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 174).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 183-ter

 

 

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