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a cura di Franco Benassi
Massime |
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Art.
189
Adunanza dei creditori I. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli
artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e
terzo comma. II. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o
per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni. III. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto
favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei
crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del
debitore. IV. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti
del decreto di ammissione alla procedura. |
Art.
189
Adunanza dei creditori
(abrogato)
_____________________ (1) L'intero titolo quarto è stato abrogato dall’art. 147 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006 che ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
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