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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 19Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami I. La sentenza che revoca il fallimento θ notificata al curatore,
al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non θ
opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma
dell'art. 17.
II. La sentenza che
rigetta l'opposizione θ notificata all'opponente. III. In entrambi i casi il termine per appellare θ di quindici giorni
dalla notificazione della sentenza. IV. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e
secondo comma.
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Sospensione della liquidazione dellattivo (1)
I. Proposto lappello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, puς, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dellattivo. II. Se θ proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello. III. Listanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 17 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 19 Sospensione della liquidazione dellattivo
I. Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, puς, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dellattivo. (1)
(abrogato il secondo comma) (2)
II. Listanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore. _____________________________ (1) Comma modificato dallart. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. (2) Comma abrogato dallart. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. Le modifiche (1) e (2) hanno effetto dal 1 gennaio 2008 e si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchι alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 19 |
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