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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 21
Revoca della dichiarazione di fallimento
I. Se la sentenza
dichiarativa di fallimento θ revocata restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi del fallimento. II. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono
liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del
giudice delegato. (1) _______________________________
(1) C. cost. 6 marzo 1975, n. 46, ha dich. l'illeg. cost. del
comma, ove nel caso di sent. di revoca della dichiarazione di fallimento,
pone le spese della procedura e il compenso al curatore a carico di chi
l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse
dato causa col suo comportamento.
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Art.
21
Revoca della dichiarazione di fallimento (1)
(abrogato)
_____________________________ (1) Articolo abrogato dallart. 18 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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