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a cura di Franco Benassi
Massime |
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Circostanze aggravanti e circostanza attenuante I. Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218
hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravitą, le pene da essi
stabilite sono aumentate fino alla metą. II. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso pił fatti tra quelli previsti in
ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare
un'impresa commerciale. III. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato
un danno patrimoniale di speciale tenuitą, le pene sono ridotte fino al
terzo.
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