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Capo II -
Degli
organi preposti al fallimento
Sezione I - Del tribunale fallimentare
Art. 23Poteri del tribunale fallimentare I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera
procedura fallimentare;
provvede sulle controversie relative
alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato
(1). II. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.
III. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo
articolo sono pronunciati con decreto
non soggetto a
gravame. ______________________________ (1) C. cost. 24 giugno 1986, n. 156, ha dich. l'illeg. cost. del comma, in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, ove assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata.
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Capo II -
Degli
organi preposti al fallimento
Sezione I -
Del tribunale fallimentare
Poteri del tribunale fallimentare (1)
I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. II. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 20 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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