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Art. 24Competenza del tribunale fallimentare I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e
anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali
immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
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Competenza del tribunale fallimentare
I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. II. Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 21 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
Art. 24 Competenza del tribunale fallimentare
I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
(abrogato il secondo comma) (1)
_____________________________ (1) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 24 |
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