|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Sezione II -
Del giudice delegato
Art. 25Poteri del giudice delegato I. Il giudice delegato
dirige le operazioni del fallimento, vigila
l'opera del curatore, ed inoltre: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è
richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti
urgenti per la conservazione del patrimonio;
3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla
legge e quando lo ritiene opportuno;
4) autorizza il
curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del
fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge; 5) provvede nel più breve termine sui reclami proposti contro
gli atti del curatore; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come
attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i
procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria
amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 35. L'autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere
data per ogni grado di essi; 7)
sorveglia l'opera prestata nell'interesse
del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e
ne liquida i compensi, sentito il curatore; 8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.
II. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.
|
Sezione II -
Del giudice delegato
Poteri del giudice delegato (1)
I. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione; 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento; 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore; 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V. II. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. III. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
_____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 22 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
|
Sezione II -
Del giudice delegato
Art. 25 Poteri del giudice delegato
I. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione; 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento; 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito ai difensori (1) nominati dal medesimo curatore; 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V. II. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
III. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
_____________________________ (1) Modifica apportata dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008 che si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
|
||||||||||||
|
> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 25 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||