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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Sezione III -
Del curatore
Art.
27
Ruolo degli amministratori giudiziari [I. Presso ogni tribunale θ istituito il ruolo degli amministratori
giudiziari, fra i quali θ scelto il curatore di fallimento. Il tribunale
tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento,
puς scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro
tribunale del distretto della Corte di appello. II. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi
nella sentenza dichiarativa di fallimento, puς scegliere il curatore fra
persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari. III. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e
disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto
reale].
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Articolo implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in
vigore del d.lg. 23 agosto 1946, n. 153, di soppressione del ruolo degli
amministratori giudiziari. |
Sezione III -
Del curatore
Art. 27
Nomina del curatore
I. Il curatore θ nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 24 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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