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Privilegi – Privilegio artigiano – Fondamento – Fonte normativa.
In tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella Legge Speciale n. 443 del 1985, deve essere realizzato ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla; ne consegue che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell’art. 5 della citata L. n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva ai fini dell'ottenimento delle provvidenze regionali, non spiega alcuna influenza, "ex se", ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 5 codice civile dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 codice civile. (fb)
Cassazione civile 04 febbraio 2009
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Fallimento – Stato passivo – Prestatore d’opera autonomo e artigiano – Caratteristiche – Privilegio spettante a ciascuno.
Il lavoratore autonomo ex art. 2222 codice civile presta la propria opera senza vincolo di subordinazione e con prevalenza del proprio lavoro su tutti gli altri fattori di produzione (compreso il lavoro dei dipendenti), mentre nell’impresa artigiana (secondo la legge di settore), la prestazione lavorativa complessiva (compresa la manodopera dipendente) è prevalente sugli altri fattori di produzione; di conseguenza, spetta al piccolo imprenditore il privilegio ex art. 2751bis, n. 2, codice civile, ed invece all’artigiano (secondo la legge di settore) quello ex art. 2751bis, n. 5, codice civile. (gl) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza 12 giugno 2008
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Fallimento – Insinuazione tardiva – Privilegio – Cooperativa agricola – Compravendita di vino – Non spettanza (art. 2751-bis n. 5-bis c.c.).
Non ha diritto al privilegio spettante alle cooperative agricole l’ente che non svolga neppure in parte attività agricola, cioè di trasformazione del prodotto, e si limiti invece a commercializzare il prodotto agricolo finito conferito dai soci.
Tribunale Vicenza 27 settembre 2007
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Fallimento – Consorzio artigiano – Privilegio artigiano – Non spettanza (art. 2751-bis c.c.).
La stessa natura consortile esclude che il consorzio possa godere del privilegio spettante a chi fornisce beni e/o servizi valendosi di mezzi di produzione collegabili alla propria persona fisica (o a quella dei soci di società di persone).
Tribunale Vicenza 12 luglio 2007
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Crediti delle cooperative di produzione e lavoro – Privilegio – Requisiti.
Tribunale Mantova 15 aprile 1999
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