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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 28Requisiti per la nomina a curatore I. Non puς essere nominato curatore e, se nominato, decade dal suo
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi
sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici. II. Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo
e chi ha prestato comunque la sua attivitΰ
professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si θ ingerito
nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento.
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Requisiti per la nomina a curatore I. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o societΰ tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, allatto dellaccettazione dellincarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societΰ per azioni, dando prova di adeguate capacitΰ imprenditoriali e purchι non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. II. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. III. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dellimpresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonchι chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
_____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 25 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 28 Requisiti per la nomina a curatore
I. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o societΰ tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, allatto dellaccettazione dellincarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societΰ per azioni, dando prova di adeguate capacitΰ imprenditoriali e purchι non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
(abrogato il secondo comma) (1)
II. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dellimpresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonchι chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
_____________________________ (1) Comma abrogato dallart. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La nuova norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchι alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 28 |
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