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Art. 28Requisiti per la nomina a curatore I. Non può essere nominato curatore e, se nominato, decade dal suo
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi
sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici. II. Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo
e chi ha prestato comunque la sua attività
professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito
nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento.
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Requisiti per la nomina a curatore I. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. II. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. III. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
_____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 25 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 28 Requisiti per la nomina a curatore
I. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
(abrogato il secondo comma) (1)
II. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
_____________________________ (1) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La nuova norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 28 |
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