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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione
controllata I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
II. Le imprese esercenti il credito non sono soggette
all'amministrazione controllata prevista da questa legge.
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Art.
3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [...] (1)
I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [...] (2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dellart. 195.
(abrogato il secondo comma) (3)
_____________________________ (1) (2) Lart. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti allamministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (3) Comma abrogato dallart. 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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