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Art.
3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione
controllata I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
II. Le imprese esercenti il credito non sono soggette
all'amministrazione controllata prevista da questa legge.
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Art.
3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [...] (1)
I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [...] (2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.
(abrogato il secondo comma) (3)
_____________________________ (1) (2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (3) Comma abrogato dall’art. 2 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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