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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 31Poteri del curatore I. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio
fallimentare
sotto la direzione del giudice delegato.
II. Egli non puς stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
III. Il curatore non puς assumere la veste di avvocato o di procuratore
nei giudizi che riguardano il fallimento.
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Gestione della procedura (1)
I. Il curatore ha lamministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nellambito delle funzioni ad esso attribuite. II. Egli non puς stare in giudizio senza lautorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. III. Il curatore non puς assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 27 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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