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Legge Fallimentare
a cura di Franco Benassi

Massimario

 

 

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Indice

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Art. 32

Intrasmissibilità delle attribuzioni del curatore

 

I. Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.

 

 

 

 

II. Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilità.

 

Art. 32

Esercizio delle attribuzioni del curatore (1)

 

I. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

 

 

II. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 28 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

 

 

Art. 32

Esercizio delle attribuzioni del curatore

 

 

I. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. (1)

II. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. la modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 32

 

 

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