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Art. 32Intrasmissibilità delle attribuzioni del curatore I. Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio
ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e
previa autorizzazione del giudice delegato.
II. Può essere
autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi
coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso
fallito, sotto la propria responsabilità.
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Art. 32 Esercizio delle attribuzioni del curatore (1)
I. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
II. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 28 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 32 Esercizio delle attribuzioni del curatore
I. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. (1) II. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore. _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. la modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 32 |
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