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Art. 35Integrazione dei poteri del curatore
I. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può
autorizzare con decreto motivato il curatore a
consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie
alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a
restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.
II. Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a
lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice
delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto
motivato non soggetto a gravame.
III. In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.
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Integrazione dei poteri del curatore
I. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
II. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter. III. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 31 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 35 Integrazione dei poteri del curatore
I. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. II. Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. (1) III. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter comma ottavo. (2) IV. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia. _____________________________ (1) Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. (2) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 35 |
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