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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 36Reclamo contro gli atti del curatore
I. Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e
ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con
decreto motivato.
II. Contro il decreto del giudice delegato θ ammesso ricorso al
tribunale
entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con
decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.
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Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori
I. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dellatto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalitΰ non indispensabile al contraddittorio. II. Contro il decreto del giudice delegato θ ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalitΰ non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. III. Se θ accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi θ tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autoritΰ giudiziaria. Se θ accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di questultimo con laccoglimento del reclamo. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 32 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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