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TITOLO II - Del fallimento I. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. II. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.
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TITOLO II - Del fallimento I. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore. II. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. (1) III. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto. (2) |
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