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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
38
Responsabilitΰ del curatore I. Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio
ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese
dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative
alla sua amministrazione. II. Durante il fallimento l'azione di responsabilitΰ contro il curatore revocato θ proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
III. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il
fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.
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Art. 38Responsabilitΰ del curatore I. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dellincarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. (1) II. Durante il fallimento lazione di responsabilitΰ contro il curatore revocato θ proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. (2) III. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dellart. 116. _____________________________ (1) Comma sostituito dallart. 36 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. (2) Comma modificato dallart. 36 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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