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Legge Fallimentare
a cura di Franco Benassi

Massimario

 

 

art. 37-bis <

Indice

> art. 39

 







Art. 38

Responsabilità del curatore

 

 I. Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

 

 

 

II. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

 

III. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

 

 

Art. 38

Responsabilità del curatore

  

I. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. (1)

II. Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. (2)

III. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell’art. 116.

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 36 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

(2) Comma modificato dall’art. 36 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

 

 

 

 

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