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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Sezione IV -
Del comitato dei creditori
Art. 40Nomina del comitato I. Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci
giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; puς essere costituito in via
provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.
II. Il comitato θ nominato con provvedimento del giudice delegato ed
θ composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo
stesso giudice nomina il presidente del comitato. III. Il giudice delegato puς sostituire i membri del comitato.
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Sezione IV -
Del comitato dei creditori
Nomina del comitato
I. Il comitato dei creditori θ nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilitΰ ad assumere lincarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dallarticolo 37-bis, la composizione del comitato puς essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. II. Il comitato θ composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantitΰ e qualitΰ dei crediti ed avuto riguardo alla possibilitΰ di soddisfacimento dei crediti stessi. III. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente. IV. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalitΰ stabilite nel secondo comma. V. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. VI. Ciascun componente del comitato dei creditori puς delegare in tutto o in parte lespletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nellarticolo 28, previa comunicazione al giudice delegato. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 38 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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