|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Capo III - Degli
effetti del fallimento
Sezione I -
Degli effetti del fallimento
per il fallito
Art.
42
Beni del fallito I. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il
fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti
alla data di dichiarazione di fallimento. II. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al
fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto
e la conservazione dei beni medesimi.
|
Capo III - Degli
effetti del fallimento
Sezione I -
Degli effetti del fallimento
per il fallito
Art.
42
Beni del fallito I. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. II. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi. III. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (1) _____________________________ (1) Comma introdotto dall’art. 40 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||