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Art.
43
Rapporti processuali I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di
diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il
curatore. II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni
dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se
l'intervento è previsto dalla legge.
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Art.
43
Rapporti processuali
I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. III. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. (1) _____________________________ (1) Comma introdotto dall’art. 41 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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