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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
47
Alimenti al fallito e alla famiglia I. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il
giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se θ stato nominato, puς concedergli
un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. II. La casa di proprietΰ del fallito, nei limiti in cui θ necessaria
all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puς essere distratta da tale
uso fino alla liquidazione delle attivitΰ.
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Art.
47
Alimenti al fallito e alla famiglia I. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, puς concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. (1) II. La casa di proprietΰ del fallito, nei limiti in cui θ necessaria allabitazione di lui e della sua famiglia, non puς essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivitΰ. _____________________________ (1) Comma modificato dallart. 44 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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