|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Art.
47
Alimenti al fallito e alla famiglia I. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il
giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se è stato nominato, può concedergli
un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. II. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria
all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale
uso fino alla liquidazione delle attività.
|
Art.
47
Alimenti al fallito e alla famiglia I. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. (1) II. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività. _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 44 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||