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Art. 49Obbligo di residenza del fallito
I. Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza
permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al
curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che,
per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di
mandatario.
II. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza
pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.
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Obblighi del fallito
I. L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. II. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. III. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 46 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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