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Art.
50
Pubblico registro dei falliti
I. Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico
registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti
dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di
nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale. II. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro
in seguito a sentenza del tribunale. III. Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle
incapacità stabilite dalla legge. IV. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto
del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei
falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo
dei falliti attualmente esistente. _____________________________ (1) Con sentenza 27 febbraio 2008, n. 39, la Corte Costituzionale ha dichiarto l'illegittimità costituzionale degli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.
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Art.
50
Pubblico registro dei falliti
(abrogato)
_____________________________ (1) Articolo abrogato dall’art. 47 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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