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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Sezione II -
Degli effetti del fallimento
per i creditori
Art. 51Divieto di azioni esecutive individuali
I. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puς essere
iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
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Sezione II -
Degli effetti del fallimento
per i creditori
Divieto di azioni esecutive
e cautelari individuali
I. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puς essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 48 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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