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Sezione II -
Degli effetti del fallimento
per i creditori
Art. 51Divieto di azioni esecutive individuali
I. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere
iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
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Sezione II -
Degli effetti del fallimento
per i creditori
Divieto di azioni esecutive
e cautelari individuali
I. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 48 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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