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Art.
53
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili I. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma
degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche
durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
II. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al
giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori,
stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba
essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità
relative. III. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è
stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose
sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la
vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.
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Art. 53Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
I. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione. II. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’articolo 107. (1)
III. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.
_____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 53 |
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