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Art.
55
Effetti del fallimento sui debiti pecuniari I. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi
convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del
fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.
(1) II. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli
effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. III. I crediti condizionali partecipano al concorso
a norma degli artt. 95 e 113. Sono compresi
tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il
fallito, se non previa escussione di un obbligato principale. _________________________
(1) C. cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dich. l'illeg. cost.
del comma, ove non estende il privilegio agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di
lavoro. C. cost. 20 aprile 1989, n. 204, ha dich. l'illeg. cost. del comma,
ove estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da
lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. C. cost. 18 luglio
1989, n. 408, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove, nelle procedure di
fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estende la prelazione
agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti
cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 275-bis, n. 5, c.c., che
rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di
cooperazione. C. cost. 22 dicembre 1989, n. 567, ha dich. l'illeg. cost. del
comma, ove non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.
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Art.
55
Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
I. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente. II. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. III. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale. (1) _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 51 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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