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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
56
Compensazione in sede di fallimento
I. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il
fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchι non scaduti
prima della dichiarazione di fallimento. II. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo
se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la
dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore. |
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