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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
57
Crediti infruttiferi I. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della
dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma.
Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi
composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a
decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza
del credito. |
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