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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
58
Obbligazioni I. Le obbligazioni emesse dalle societΰ per azioni si valutano al
prezzo nominale detratti i rimborsi. II. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore
al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si
ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del
cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora
sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione θ dato dal quoziente che si
ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non
estinte. Non si puς in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore
inferiore al prezzo nominale, detratto ciς che θ stato pagato a titolo di
rimborso di capitale.
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Art. 58
Obbligazioni
e titoli di debito
I. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi giΰ effettuati; se θ previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 52 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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