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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
59
Crediti non pecuniari
I. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento. (1) _______________________________
(1) C. cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha
dich. l'illeg. del combinato disposto dal articolo richiamato dall'art. 169
del decreto, ove esclude le rivendicazioni dei crediti di lavoro per il
periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. C. cost. 20 aprile
1989, n. 204, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, anche in relazione
all'art. 429, terzo comma, c.p.c., ove non prevede la rivalutazione dei
crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del
fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. C.
cost. 22 dicembre 1989, n. 567, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, in
relazione all'art. 1 d.l. n. 26 del 1979, ove non prevede la rivalutazione
dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto
ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria
fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva.
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