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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Sezione III -
Degli effetti del fallimento sugli
atti pregiudizievoli ai creditori
Art.
64
Atti a titolo gratuito
I. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal
fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a
titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di
un dovere morale o a scopo di pubblica utilitΰ, in quanto la liberalitΰ sia
proporzionata al patrimonio del donante. |
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