|
TITOLO II - Del fallimento I. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. II. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
|
|
| Tutto IL CASO.it |
|
|
Massimari e codici Fallimentare ● Novità ● Archivi ● Dottrina Processo civile ● Novità ● Archivi ● Dottrina |
Diritto societario ● Novità ● Archivi ● Dottrina Finanziario e bancario ● Novità ● Dottrina Diritto civile ● Archivi ● Lavoro Sez. Un. Civ. C. Cassaz. ● Archivi
|
Giurisprudenza ABF ● Novità Ricerca documenti ● Ricerca Tutti gli archivi
●
Sez. Un. Civ. Corte di In libreria Vendite competitive Convegni |
IL CASO.it Foglio di giurisprudenza Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli Editore: Centro Studi Giuridici Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11. P.Iva: 02216450201; C.F.: 01762090205
e-mail:
assistenza@ilcaso.it |