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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
68
Pagamento di cambiale scaduta
I. In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può
essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa
doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal
caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il
curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato
quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al
curatore. |
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