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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
69
Atti compiuti tra coniugi
I. Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il
fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non
prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
II. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della
celebrazione del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa
commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie
non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo
diverso da quello di successione o donazione.
III. Nei casi suddetti la moglie non puς esercitare nel fallimento
alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di
matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo
stesso contratto a favore del marito
(1). _____________________
(1) C. cost. 19 marzo 1993, n. 100, ha dich. l'illeg. cost. del
articolo, ove non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a
titolo gratuito compiuti tra coniugi piω di due anni prima della
dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava
un'impresa commerciale. |
Art. 69
Atti compiuti tra i coniugi (1)
I. Gli atti previsti dallarticolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava unimpresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi piω di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava unimpresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato dinsolvenza del coniuge fallito. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 54 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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