|
LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
|
|||||||||||
|
Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
|||||||||
Art. 70
Beni acquistati dal coniuge del fallito
I. I beni,
che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio
anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai
creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si
considerano proprietΰ di lui. Il curatore θ legittimato ad apprenderne il
possesso.
II. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la
revocazione a danno del terzo non puς aver luogo se questi prova la sua buona
fede.
|
Art. 70Effetti della revocazione
(1) I. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societΰ previste dall articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. II. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto θ ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. III. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra lammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale θ provata la conoscenza dello stato dinsolvenza, e lammontare residuo delle stesse, alla data in cui si θ aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto dinsinuare al passivo un credito dimporto corrispondente a quanto restituito.
_____________________________ (1) Articolo cosμ modificato, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 S.O. n. 91.
|
Art. 70Effetti della revocazione
I. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societΰ previste dall articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. II. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto θ ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. III. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra lammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale θ provata la conoscenza dello stato dinsolvenza, e lammontare residuo delle stesse, alla data in cui si θ aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto dinsinuare al passivo un credito dimporto corrispondente a quanto restituito. (1) _____________________________ (1) Comma modificato dallart. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonchι alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
|
|||||||||
|
> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 70 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||