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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 73Vendita a termine o a rate I. In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere
pagato a termine o a rate, il curatore puς subentrare nel contratto con
l'autorizzazione
del giudice delegato; ma il venditore puς chiedere cauzione a meno che il curatore paghi
immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. II. Nella vendita a rate con riserva della proprietΰ il fallimento
del venditore non θ causa di scioglimento del contratto.
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Art.
73
Vendita a termine o a rate I. In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puς subentrare nel contratto con lautorizzazione del comitato dei creditori; ma il venditore puς chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dellinteresse legale. (1) II. Nella vendita a rate con riserva della proprietΰ il fallimento del venditore non θ causa di scioglimento del contratto.
_____________________________ (1) Comma modificato dallart. 60 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 73
Vendita
con riserva di proprietΰ
I. Nella vendita con riserva di proprietΰ, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puς subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore puς chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo giΰ riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per luso della cosa. II. Il fallimento del venditore non θ causa di scioglimento del contratto. _____________________________ (1) Articolo sostituito dallart. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonchι alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 73 |
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