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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
75
Restituzione di cose non pagate
I. Se la cosa mobile oggetto della vendita θ giΰ stata spedita al
compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non θ ancora
a sua disposizione nel luogo di destinazione, nι altri ha acquistato diritti
sulla medesima, il venditore puς riprenderne il possesso, assumendo a suo
carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechι egli non
preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per
il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il
prezzo integrale. |
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