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Art.
76
Contratto di borsa a termine I. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la
dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti,
è risolto alla data della dichiarazione di
fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o
dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento
se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel
caso contrario.
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Contratto di borsa a termine
I. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. (1) _____________________________ (1) Articolo così modificato dall’art. 62 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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