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Legge Fallimentare
a cura di Franco Benassi

Massimario

 

 

art. 78 <

Indice

> art. 80

 







Art. 79

Possesso del fallito a titolo precario

 

I. Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.

II. Se il possesso della cosa è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente diritto può chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa.

 

 

III. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.

 

Art. 79

Possesso del fallito a titolo precario

 

I. Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l’avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. (1)

II. Se il possesso della cosa è cessato dopo l’apposizione dei sigilli, l’avente diritto può chiedere l’integrale pagamento del valore della cosa e il credito è regolato dall’art. 111, primo comma, n. 1). (2)

III. Sono salve le disposizioni dell’art. 1706 del codice civile.

_____________________________

(1) (2) Comma modificato dall’art. 65 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

 

 

Art. 79

Contratto di affitto d’azienda (1)

 

I. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 79

 

 

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