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Art. 81Contratto di appalto I. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una
delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se è
stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiari di
voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel
termine di giorni venti dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. II. La prosecuzione del rapporto
non è consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la
considerazione della sua persona è stato un motivo determinante del contratto.
III. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere
pubbliche.
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Contratto di appalto
I. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. II. Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 68 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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