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a cura di Franco Benassi
Massime |
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Art. 89
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e
bilancio I. Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito
e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione,
nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali
mobiliari su cose in possesso del fallito, con
l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
II. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è
stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche
necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal
fallito a norma dell'art. 14.
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Art.
89
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e
bilancio I. Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (1) II. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14. _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 75 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 89Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio
I. Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (1) II. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14. _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 5 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 89 |
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