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Art. 9-ter Conflitto positivo di competenza
I. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. II. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 9-bis, in quanto compatibile. _____________________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 8 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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