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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Art. 163
Il comma 5 reca modifiche all’articolo 163 del r.d. Il primo comma dell’articolo 163 ha subito le modificazioni necessarie a coordinarne il contenuto con il novellato art. 162 del r.d.. L’attuale secondo comma dell’art. 162 prevede, inoltre, l’obbligo di depositare, in un termine brevissimo (quindici giorni dall’emissione del decreto di ammissione) una somma liquida corrispondente a quanto necessario a coprire le spese dell’intera procedura. Trattandosi di somme che possono essere, in procedure di valore elevato, anche ingenti, al fine di rimuovere un possibile ostacolo all’accesso alla procedura concordataria l’obbligo di deposito è stato limitato al 50% delle spese, con facoltà per il giudice di ridurlo ulteriormente sino al 20%. Attraverso il richiamo all’articolo 34, primo comma del r.d., si consente che le somme riscosse siano investite in strumenti finanziari. (testo integrale della relazione)
Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |