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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Art. 18
Il comma 7 sostituisce l’art. 18 del r.d. La sostituzione dell’<<appello>> con il <<reclamo>> è coerente con il rito camerale, adottato non solo per la decisione di primo grado, ma anche per la fase di gravame: il reclamo è, infatti, il mezzo tipico di impugnazione dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, quale che ne sia la forma. La modifica vale ad escludere l’applicabilità della disciplina dell’appello dettata dal codice di rito e ad assicurare l’effetto pienamente devolutivo dell’impugnazione, com’è necessario attesi il carattere indisponibile della materia controversa e gli effetti della sentenza di fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo status del fallito. Considerata per tali ragioni corretta la modifica in esame, non è stata accolta l’osservazione del Senato che invitata il Governo a ripristinare l’appello quale mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Dando seguito ai criteri, già enunciati, di omologazione dei procedimenti camerali secondo uno schema uniforme, i commi secondo, quinto, sesto settimo, ottavo, nono e decimo disciplinano la fase introduttiva del procedimento in conformità al procedimento di primo grado, sulla falsariga della disciplina del rito del lavoro. Il comma terzo mantiene ferma la regola della non sospendibilità degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento. Il comma quarto riproduce il corrispondente comma terzo del testo precedente. Il comma undicesimo disciplina l’istruttoria in maniera non diversa dal primo grado. Il comma dodicesimo si limita a disciplinare la forma del provvedimento conclusivo, mantenendo ferma quella della sentenza, ed elimina il richiamo all’art. 281-sexies del codice di procedura civile, incongruo rispetto alla struttura camerale del procedimento. I commi tredicesimo e quattordicesimo riproducono senza variazioni sostanziali i corrispondenti commi sesto e settimo del testo precedente. Il comma quindicesimo, per ovvie ragioni di celerità, abbrevia a trenta giorni il termine per il ricorso per cassazione. Il comma sedicesimo riproduce il comma ottavo del testo precedente. Il comma diciassettesimo prevede la reclamabilità del decreto che liquida le spese della procedura e il compenso del curatore in caso di revoca del fallimento, venendo così ad eliminare una disarmonia con il sistema dei reclami di cui all’art. 26 della legge fallimentare. (testo integrale della relazione)
Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |