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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Art. 182-ter
Il comma 5, in accoglimento delle osservazioni delle competenti commissioni di Camera e Senato, sostituisce l’ultimo comma dell’articolo 182-ter della L.F., così da eliminare uno dei maggiori ostacoli all’utilizzo degli accordi stragiudiziali. Rimosso l’espresso divieto di applicare ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali le disposizioni di cui all’art. 182-bis in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, si prevede ora espressamente la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi di avvalersi dello strumento della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter L.F. La norma disciplina il procedimento per la presentazione della proposta di transazione fiscale ed il rilascio dell’eventuale assenso che deve essere espresso dagli organi competenti entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta. L’ultimo periodo precisa che l’assenso espresso nelle forme e nei tempi previsti dall’ultimo comma dell’art. 182-ter equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. (testo integrale della relazione)
Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |