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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Art. 72
Il comma 6 reca modifiche all'articolo 72 del r.d., mentre il comma 8 sostituisce l'articolo 72-bis del r.d. Gli articoli 72 e 72 bis sono stati interessati in primo luogo da interventi di coordinamento necessari per sopprimere commi ripetuti in entrambi. Nell’articolo 72 al primo comma si è specificato che il contratto traslativo si considera ineseguito sino a quando non si è realizzato l’effetto reale. Al quarto comma dell’articolo 72 r.d., è stato aggiunto che non è comunque dovuto al contraente in bonis il risarcimento del danno per l’intervenuto scioglimento del contratto. Si tratta di assunto pacifico nel diritto vivente, già contenuto nella originaria formulazione dell’art. 72, ma soppresso in sede di redazione del decreto legislativo n. 5 del 2006. E’ stata aggiunta, infine, al nuovo ottavo comma dello stesso articolo, la regola secondo cui le disposizioni dell’articolo 72 r.d. non si applicano al contratto preliminare immobiliare trascritto ai sensi dell’art. 2645 c.c. e che abbia ad oggetto una casa di abitazione. In tal modo, è stata accresciuta, ai sensi dell’art. 47 Cost., la tutela del promissario acquirente di immobile destinato a casa di abitazione. (testo integrale della relazione)
Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |